Art. 9.

  E'  istituito  in  Aosta  il  compartimento  regionale dell'Azienda
nazionale autonoma delle strade (ANAS) per la Valle d'Aosta.
  Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, provvedera',
con proprio decreto, all'attuazione della norma di cui al primo comma
del  presente articolo, in particolare per quanto attiene ai rapporti
con il compartimento regionale dell'ANAS di Torino.
  E' autorizzata la variazione in aumento di una unita', con funzioni
di  capo  compartimento di 2a classe, della tabella decima, quadro F,
livello  E,  allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748.