Art. 9. E' istituito in Aosta il compartimento regionale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) per la Valle d'Aosta. Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, provvedera', con proprio decreto, all'attuazione della norma di cui al primo comma del presente articolo, in particolare per quanto attiene ai rapporti con il compartimento regionale dell'ANAS di Torino. E' autorizzata la variazione in aumento di una unita', con funzioni di capo compartimento di 2a classe, della tabella decima, quadro F, livello E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.