Art. 16.
                             (Tipologia)

  In  relazione  alla  tipologia  si  fa  riferimento  alla categoria
catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:
    a) 2,00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1);
    b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);
    c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);
    d) 0,80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);
    e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);
    f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6);
    g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);
   h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).
  Qualora  gli  immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli
fini  del  comma  precedente,  la categoria catastale viene stabilita
dall'ufficio  tecnico  erariale  sulla base delle categorie catastali
delle   unita'  immobiliari  che  siano  ubicate  nella  stessa  zona
censuaria  ed  abbiano  caratteristiche  analoghe.  A  tale  fine gli
interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale competente
per   territorio   apposita  domanda  corredata  da  una  planimetria
dell'immobile  con  una  sommaria  descrizione  dell'edificio,  delle
rifiniture  dell'unita'  immobiliare locata nonche' degli impianti in
essa  installati.  L'ufficio  provvede  entro  novanta  giorni  dalla
richiesta senza obbligo di sopralluogo.