Art. 17.
                   (Classe demografica dei comuni)

  In  relazione  alla  classe  demografica  si  applicano  i seguenti
coefficienti:
    a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore
a 400.000 abitanti;
    b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore
a 250.000 abitanti;
    c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore
a 100.000 abitanti;
    d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore
a 50.000 abitanti;
    e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore
a 10.000 abitanti;
    f)  0,80  per  gli immobili siti in comuni con popolazione fino a
10.000 abitanti.
  Il numero degli abitanti di un comune e' stabilito sulla base degli
ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.