Art. 19.
                         (Livello di piano)

  In  relazione  al  livello  di  piano,  limitatamente  alle  unita'
immobiliari  situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori
terra, si applicano i seguenti coefficienti:
    a) 0,80 per, le abitazioni situate al piano seminterrato;
    b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
    c)   1,00  per  le  abitazioni  situate  nei  piani  intermedi  e
all'ultimo piano;
    d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.
  Per  le  abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili
sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d)
del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10.