Art. 20. 
                             (Vetusta') 
 
  In relazione alla vetusta' si applica un  coefficiente  di  degrado
per ogni anno decorrente  dal  sesto  anno  successivo  a  quello  di
costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente: 
    a) 1 per cento per i successivi quindici anni; 
    b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni. 
  Se si e' proceduto a lavori  di  integrale  ristrutturazione  o  di
completo restauro dell'unita' immobiliare,  anno  di  costruzione  e'
quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.