Art. 22.
            (Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975)

  Per  gli  immobili  adibiti  ad  uso  di  abitazione che sono stati
ultimati  dopo  il  31  dicembre  1975, il costo base di produzione a
metro   quadrato   e'   fissato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con  quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri,
da  emanare  entro  il  31  marzo  di ogni anno e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  Il  costo  base  di  produzione  e'  determinato,  anche  in misura
differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto:
    a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata;
    b) dell'incidenza del contributo di concessione;
    c) del costo dell'area, che non potra' essere superiore al 25 per
cento del costo di produzione;
    d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.
  Se,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  o  di quella di
registro  o  di  altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli
oneri   delle   assicurazioni   obbligatorie   o  in  base  ad  altre
documentazioni  di  origine  pubblica,  risultano  costi  maggiori di
quelli  indicati  nel  decreto ai sensi delle lettere a), b) e d) del
comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo
conto  di  tali  maggiori  costi.  Il  costruttore,  in quanta di sua
spettanza,  e'  tenuto  a  fornire  al  proprietario tali dati, se la
richiesta   venga   fatta   anteriormente   al   primo  trasferimento
dell'immobile;  in  tal  caso  gli  stessi  elementi  dovranno essere
comunicati  agli  uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di
cui  sopra  non  si  tiene  comunque  conto  del valore dell'immobile
accertato   ai   fini   dell'imposta  di  registro  relativa  al  suo
trasferimento  a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento
per  la  determinazione  del  canone  e'  quello dei costi come sopra
definiti.
  Ai  fini  della  determinazione  del  canone  di  locazione per gli
immobili  urbani  ultimati  dopo  il 31 dicembre 1975, al costo base,
determinato   a   norma   del  presente  articolo,  di  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al
precedente   comma   non   si   applicano   i  coefficienti  previsti
nell'articolo  16  nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo
di produzione.