Art. 24.
                     (Aggiornamento del canone)

  Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione
definito  ai  sensi degli articoli da 12 a 23 e' aggiornato ogni anno
in   misura   pari  al  75  per  cento  della  variazione,  accertata
dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
  L'aggiornamento  del canone decorrera' dal mese successivo a quello
in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata.