Art. 9.
                          (Oneri accessori)

  Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le
spese   relative   al   servizio   di  pulizia,  al  funzionamento  e
all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua,
dell'energia  elettrica,  del  riscaldamento  e  del  condizionamento
dell'aria,  allo  spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonche' alla
fornitura di altri servizi comuni.
  Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore
nella  misura  del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto
una misura inferiore.
  Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di
effettuare   il  pagamento  il  conduttore  ha  diritto  di  ottenere
l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la
menzione  dei  criteri  di  ripartizione.  Il  conduttore  ha inoltre
diritto  di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese
effettuate.