Art. 2.
                      (Competenze del C.I.P.E.)

  Il   C.I.P.E.,   previo   parere   della   commissione   consultiva
interregionale  per la programmazione economica, indica gli indirizzi
programmatici per l'edilizia residenziale e in particolare:
    a)  determina  le  linee  d'intervento  nel settore dell'edilizia
residenziale,  secondo  gli  obiettivi della programmazione economica
nazionale, con particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni
abitativi  prioritari,  alla  riduzione dei costi di costruzione e di
gestione e all'esigenza d'industrializzazione del settore;
    b)  indica  e  quantifica  le  risorse  finanziarie  da destinare
all'edilizia residenziale;
    c)  determina  la  quota  minima  degli  incrementi delle riserve
tecniche   degli   istituti   di   previdenza   e  delle  imprese  di
assicurazione    da    destinare   al   finanziamento   dell'edilizia
convenzionata  ed  agevolata,  anche  attraverso la sottoscrizione di
titoli  emessi  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  nonche' da altri
istituti   autorizzati   ad   esercitare  il  credito  fondiario  sul
territorio della Repubblica;
    d) determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse
finanziarie tra i vari settori d'intervento;
    e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie
tra  le regioni, ivi comprese quelle destinate all'edilizia rurale, e
stabilisce  la  quota minima degli interventi che non puo', comunque,
essere  inferiore  al 40 per cento del complesso di essi da destinare
ai  territori  di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno 1967, n. 1523, che approva il testo unico delle
norme sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
    f)  determina  le  quote,  per  un importo non superiore al 3 per
cento, dei finanziamenti complessivi, da destinare all'anagrafe degli
assegnatari  di  abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti
di   contributo   dello   Stato   e   ad   iniziative  di  ricerca  e
sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale.
  Il  C.I.P.E.  approva,  su  proposta  del  Comitato  per l'edilizia
residenziale,  il piano decennale, i programmi quadriennali e le loro
revisioni   biennali.   Inoltre,   previo  parere  della  commissione
consultiva interregionale per la programmazione economica:
    1)   delibera,   su   proposta   del   Comitato   per  l'edilizia
residenziale,  la  misura  dei  tassi e gli aggiornamenti di cui alla
lettera o) dell'articolo 3 della presente legge;
    2)   determina,   su   proposta   del   Comitato  per  l'edilizia
residenziale,  i  criteri  generali  per  le  assegnazioni  e  per la
fissazione  dei  canoni  delle  abitazioni  di  edilizia residenziale
pubblica.
  Per  il biennio 1978-79 si provvede alla formulazione ed attuazione
del programma secondo quanto previsto dal successivo articolo 41.