Art. 2.
(Competenze del C.I.P.E.)
Il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva
interregionale per la programmazione economica, indica gli indirizzi
programmatici per l'edilizia residenziale e in particolare:
a) determina le linee d'intervento nel settore dell'edilizia
residenziale, secondo gli obiettivi della programmazione economica
nazionale, con particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni
abitativi prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di
gestione e all'esigenza d'industrializzazione del settore;
b) indica e quantifica le risorse finanziarie da destinare
all'edilizia residenziale;
c) determina la quota minima degli incrementi delle riserve
tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di
assicurazione da destinare al finanziamento dell'edilizia
convenzionata ed agevolata, anche attraverso la sottoscrizione di
titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonche' da altri
istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul
territorio della Repubblica;
d) determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse
finanziarie tra i vari settori d'intervento;
e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie
tra le regioni, ivi comprese quelle destinate all'edilizia rurale, e
stabilisce la quota minima degli interventi che non puo', comunque,
essere inferiore al 40 per cento del complesso di essi da destinare
ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che approva il testo unico delle
norme sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
f) determina le quote, per un importo non superiore al 3 per
cento, dei finanziamenti complessivi, da destinare all'anagrafe degli
assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti
di contributo dello Stato e ad iniziative di ricerca e
sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale.
Il C.I.P.E. approva, su proposta del Comitato per l'edilizia
residenziale, il piano decennale, i programmi quadriennali e le loro
revisioni biennali. Inoltre, previo parere della commissione
consultiva interregionale per la programmazione economica:
1) delibera, su proposta del Comitato per l'edilizia
residenziale, la misura dei tassi e gli aggiornamenti di cui alla
lettera o) dell'articolo 3 della presente legge;
2) determina, su proposta del Comitato per l'edilizia
residenziale, i criteri generali per le assegnazioni e per la
fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale
pubblica.
Per il biennio 1978-79 si provvede alla formulazione ed attuazione
del programma secondo quanto previsto dal successivo articolo 41.