Art. 3.
(Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale)
Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi
programmatici indicati dal C.I.P.E.:
a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le
eventuali revisioni;
b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli
operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei
contributi fra le diverse categorie interessate e programmi
articolati in relazione alle varie forme di intervento;
d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalita' di
erogazione dei flussi finanziari;
e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi,
con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al
rispetto dei costi di costruzione consentiti;
f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi
all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle
determinazioni del fabbisogno abitativo;
g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la
fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale
pubblica;
h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la
gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia
residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato;
i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;
l) determina le modalita' per il finanziamento, l'affidamento e
la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle
regioni, dei programmi di cui al precedente articolo 2, lettera f);
m) determina le modalita' per l'espletamento di concorsi, da
effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per
l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualita' e di
costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione
dei soggetti che attuano i programmi;
n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni
devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli
interventi;
o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma
dell'articolo 19 e del secondo comma dell'articolo 20, della misura
dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia
residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base
dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T.,
nonche' la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma
dell'articolo 16;
p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di
attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni
di intervento;
q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per
sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia
residenziale alle esigenze piu' urgenti, anche in relazione a
pubbliche calamita'.
Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le
modalita' di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla
contabilita' generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato,
dei finanziamenti previsti dalla lettera f) del precedente articolo 2
e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto q)
del presente articolo.
Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad
eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive,
sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente.