Art. 3.
        (Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale)

  Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi
programmatici indicati dal C.I.P.E.:
    a)  predispone  il piano decennale, i programmi quadriennali e le
eventuali revisioni;
    b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
    c)  indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli
operatori,  in  modo  da  garantire una equilibrata distribuzione dei
contributi   fra   le   diverse  categorie  interessate  e  programmi
articolati in relazione alle varie forme di intervento;
    d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalita' di
erogazione dei flussi finanziari;
    e)  effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi,
con  particolare  riguardo  alla utilizzazione dei finanziamenti e al
rispetto dei costi di costruzione consentiti;
    f)  effettua  la  raccolta  e  la  elaborazione dei dati relativi
all'edilizia    residenziale    con    particolare    riguardo   alle
determinazioni del fabbisogno abitativo;
    g)  propone  al  C.I.P.E.  i  criteri per l'assegnazione e per la
fissazione  dei  canoni  delle  abitazioni  di  edilizia residenziale
pubblica;
    h)  promuove  e coordina, a livello nazionale, la formazione e la
gestione  dell'anagrafe  degli  assegnatari di abitazione di edilizia
residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato;
    i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;
    l)  determina  le modalita' per il finanziamento, l'affidamento e
la  realizzazione,  da  effettuarsi anche direttamente da parte delle
regioni, dei programmi di cui al precedente articolo 2, lettera f);
    m)  determina  le  modalita'  per  l'espletamento di concorsi, da
effettuarsi   anche   direttamente   da   parte  delle  regioni,  per
l'abilitazione  preventiva, sulla base dei requisiti di qualita' e di
costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione
dei soggetti che attuano i programmi;
    n)  stabilisce  periodicamente  i  limiti massimi, che le regioni
devono  osservare  nella determinazione dei costi ammissibili per gli
interventi;
    o)  propone  al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma
dell'articolo  19  e del secondo comma dell'articolo 20, della misura
dei  tassi  e  dei  limiti  di reddito per gli interventi di edilizia
residenziale   assistita  dal  contributo  dello  Stato,  sulla  base
dell'andamento  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di operai ed
impiegati,   quale   risulta  dalle  determinazioni  dell'I.S.T.A.T.,
nonche'  la  misura  dell'aggiornamento  previsto  dal  secondo comma
dell'articolo 16;
    p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti
dell'articolo  1  della  legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di
attuazione  dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni
di intervento;
    q)  riserva  il  due  per cento dei finanziamenti complessivi per
sopperire  con  interventi  straordinari  nel  settore  dell'edilizia
residenziale  alle  esigenze  piu'  urgenti,  anche  in  relazione  a
pubbliche calamita'.
  Il  Comitato  per  l'edilizia residenziale determina i criteri e le
modalita'  di  impiego,  anche  in  deroga  alle  vigenti norme sulla
contabilita' generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato,
dei finanziamenti previsti dalla lettera f) del precedente articolo 2
e  di  quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto q)
del presente articolo.
  Le  deliberazioni  del  Comitato  per  l'edilizia  residenziale, ad
eccezione  di  quelle  relative all'esercizio di funzioni consultive,
sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente.