Art. 4.
                    (Attribuzioni delle regioni)

  Le  regioni,  per le finalita' di cui all'articolo 1, provvedono in
particolare a:
    a)  individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale,
distinguendo   quello  che  puo'  essere  soddisfatto  attraverso  il
recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con
nuove  costruzioni, nonche' il fabbisogno per gli insediamenti rurali
nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo;
    b)   formare   programmi  quadriennali  e  progetti  biennali  di
intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili,
includendovi  anche  eventuali  stanziamenti  integrativi disposti da
loro stesse;
    c)  ripartire  gli  interventi  per ambiti territoriali, di norma
sovracomunali,  assicurando  il  coordinamento  con  l'acquisizione e
urbanizzazione  delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi, e
determinare  la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali,
di  norma  comunali,  per  gli  interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedente
lettera  a)  e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle
risorse disponibili;
    d)  individuare  i  soggetti  incaricati  della realizzazione dei
programmi edilizi secondo i criteri di scelta indicati nel successivo
articolo 25;
    e)      esercitare      la      vigilanza      sulla     gestione
amministrativo-finanziaria   delle   cooperative  edilizie,  comunque
fruenti di contributi pubblici;
    f)  formare  e  gestire,  a  livello  regionale, l'anagrafe degli
assegnatari  di  abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti
di  contributo  statale, sulla base dei criteri generali definiti dal
Comitato per l'edilizia residenziale;
    g)  definire  i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti
di cui alla lettera n) del precedente articolo 3, dandone contestuale
comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale;
    h)   comunicare   ogni   tre  mesi  al  Comitato  per  l'edilizia
residenziale ed alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti
di  cui  al successivo articolo 10 la situazione di cassa riguardante
la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei
pagamenti  da  effettuare  nel  trimestre successivo sulla base dello
stato di avanzamento dei lavori;
    i) redigere annualmente, nel termine e con le modalita' stabilite
dal  Comitato  per l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato
di  attuazione  dei programmi nonche' sulla attivita' svolta ai sensi
della  precedente  lettera  e)  e  dell'articolo  5  del  decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;
    l) disporre la concessione dei contributi pubblici previsti dalla
presente legge;
    m)  esercitare  il  controllo  sul  rispetto da pare dei soggetti
incaricati  della  realizzazione  dei programmi di edilizia abitativa
fruenti  di  contributi  pubblici,  delle  procedure  e  dei  vincoli
economici  e  tecnici  stabiliti  per  la realizzazione dei programmi
stessi   ed   accertare  il  possesso  dei  requisiti  da  parte  dei
beneficiari dei contributi dello Stato.
  Le  regioni  possono  provvedere  alla  eventuale  integrazione dei
programmi  edilizi  utilizzando  finanziamenti stanziati con apposite
leggi  regionali,  dandone  contestuale comunicazione al Comitato per
l'edilizia residenziale.