Art. 4.
(Attribuzioni delle regioni)
Le regioni, per le finalita' di cui all'articolo 1, provvedono in
particolare a:
a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale,
distinguendo quello che puo' essere soddisfatto attraverso il
recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con
nuove costruzioni, nonche' il fabbisogno per gli insediamenti rurali
nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo;
b) formare programmi quadriennali e progetti biennali di
intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili,
includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da
loro stesse;
c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma
sovracomunali, assicurando il coordinamento con l'acquisizione e
urbanizzazione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi, e
determinare la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali,
di norma comunali, per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedente
lettera a) e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle
risorse disponibili;
d) individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei
programmi edilizi secondo i criteri di scelta indicati nel successivo
articolo 25;
e) esercitare la vigilanza sulla gestione
amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque
fruenti di contributi pubblici;
f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli
assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti
di contributo statale, sulla base dei criteri generali definiti dal
Comitato per l'edilizia residenziale;
g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti
di cui alla lettera n) del precedente articolo 3, dandone contestuale
comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale;
h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia
residenziale ed alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti
di cui al successivo articolo 10 la situazione di cassa riguardante
la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei
pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello
stato di avanzamento dei lavori;
i) redigere annualmente, nel termine e con le modalita' stabilite
dal Comitato per l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato
di attuazione dei programmi nonche' sulla attivita' svolta ai sensi
della precedente lettera e) e dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;
l) disporre la concessione dei contributi pubblici previsti dalla
presente legge;
m) esercitare il controllo sul rispetto da pare dei soggetti
incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa
fruenti di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli
economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi
stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte dei
beneficiari dei contributi dello Stato.
Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei
programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite
leggi regionali, dandone contestuale comunicazione al Comitato per
l'edilizia residenziale.