Art. 5.
       (Composizione del Comitato per l'edilizia residenziale)

  Il  Comitato per l'edilizia residenziale, istituito dall'articolo 2
della  legge  22 ottobre 1971, n. 865, e' presieduto dal Ministro dei
lavori pubblici, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed
e' composto da:
    1) quattro rappresentanti del Ministro dei lavori pubblici;
    2) due rappresentanti del Ministro del tesoro;
    3)   un   rappresentante   del  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
    4)  un  rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
    5)  un  rappresentante  del  Ministro della ricerca scientifica e
tecnologica;
    6) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
    7) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno;
    8)  un  rappresentante  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste;
    9) un rappresentante del Ministro dell'interno;
    10) un rappresentante del Ministro della difesa;
    11) un rappresentante del Ministro dei trasporti;
    12)   un   rappresentante   del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
    13)   un   rappresentante  del  Ministro  dei  beni  culturali  e
ambientali;
    14)  un  rappresentante per ciascuna regione e per ciascuna delle
province autonome di Trento e Bolzano.
  Il  Comitato  e'  costituito  con  decreto  del Ministro dei lavori
pubblici  e dura in carica quattro anni. Qualora nel termine previsto
dal  successivo  articolo  9,  n.  1,  non  siano  pervenute tutte le
designazioni,  il  Comitato per l'edilizia residenziale e' ugualmente
costituito  ed  esercita  le  proprie  funzioni  con  i  membri  gia'
designati.
  Il  Comitato  per  l'edilizia  residenziale disciplina con apposito
regolamento  la propria attivita', le funzioni attribuite al comitato
esecutivo  di  cui  al successivo articolo 6, nonche' le modalita' di
consultazione  di  enti  e  organismi  interessati all'attuazione del
piano decennale.
  Con  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro  del tesoro, e' determinata la misura dei compensi spettanti
ai componenti il Comitato per l'edilizia residenziale.