Art. 5.
(Composizione del Comitato per l'edilizia residenziale)
Il Comitato per l'edilizia residenziale, istituito dall'articolo 2
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' presieduto dal Ministro dei
lavori pubblici, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed
e' composto da:
1) quattro rappresentanti del Ministro dei lavori pubblici;
2) due rappresentanti del Ministro del tesoro;
3) un rappresentante del Ministro del bilancio e della
programmazione economica;
4) un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
5) un rappresentante del Ministro della ricerca scientifica e
tecnologica;
6) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
7) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno;
8) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste;
9) un rappresentante del Ministro dell'interno;
10) un rappresentante del Ministro della difesa;
11) un rappresentante del Ministro dei trasporti;
12) un rappresentante del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni;
13) un rappresentante del Ministro dei beni culturali e
ambientali;
14) un rappresentante per ciascuna regione e per ciascuna delle
province autonome di Trento e Bolzano.
Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro dei lavori
pubblici e dura in carica quattro anni. Qualora nel termine previsto
dal successivo articolo 9, n. 1, non siano pervenute tutte le
designazioni, il Comitato per l'edilizia residenziale e' ugualmente
costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri gia'
designati.
Il Comitato per l'edilizia residenziale disciplina con apposito
regolamento la propria attivita', le funzioni attribuite al comitato
esecutivo di cui al successivo articolo 6, nonche' le modalita' di
consultazione di enti e organismi interessati all'attuazione del
piano decennale.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, e' determinata la misura dei compensi spettanti
ai componenti il Comitato per l'edilizia residenziale.