Art. 5. (Composizione del Comitato per l'edilizia residenziale) Il Comitato per l'edilizia residenziale, istituito dall'articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed e' composto da: 1) quattro rappresentanti del Ministro dei lavori pubblici; 2) due rappresentanti del Ministro del tesoro; 3) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica; 4) un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 5) un rappresentante del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica; 6) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 7) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; 8) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; 9) un rappresentante del Ministro dell'interno; 10) un rappresentante del Ministro della difesa; 11) un rappresentante del Ministro dei trasporti; 12) un rappresentante del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; 13) un rappresentante del Ministro dei beni culturali e ambientali; 14) un rappresentante per ciascuna regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano. Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni. Qualora nel termine previsto dal successivo articolo 9, n. 1, non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato per l'edilizia residenziale e' ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri gia' designati. Il Comitato per l'edilizia residenziale disciplina con apposito regolamento la propria attivita', le funzioni attribuite al comitato esecutivo di cui al successivo articolo 6, nonche' le modalita' di consultazione di enti e organismi interessati all'attuazione del piano decennale. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinata la misura dei compensi spettanti ai componenti il Comitato per l'edilizia residenziale.