Art. 6.
(Istituzione del comitato esecutivo)
Nell'ambito del Comitato per l'edilizia residenziale e' costituito
un comitato esecutivo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o
da un Sottosegretario di Stato da lui delegato e composto da otto
membri dei quali quattro rappresentanti dei Ministri, e quattro
rappresentanti delle regioni. Dei quattro rappresentanti
ministeriali, designati dal Ministro dei lavori pubblici, non piu' di
due sono scelti fra i rappresentanti dello stesso Ministro nel
Comitato per l'edilizia residenziale.
I quattro rappresentanti delle regioni sono eletti dai
rappresentanti regionali nel Comitato per l'edilizia residenziale.
Il comitato esecutivo delibera sulle materie di cui alle lettere
d), e), f), l), q), del precedente articolo 3, mentre per le restanti
materie di cui allo stesso articolo 3, formula le proposte per il
Comitato per l'edilizia residenziale e puo' adottare, in caso di
urgenza, le relative deliberazioni che dovranno essere sottoposte
alla successiva ratifica del Comitato per l'edilizia residenziale.