Art. 6.
                (Istituzione del comitato esecutivo)

  Nell'ambito  del Comitato per l'edilizia residenziale e' costituito
un  comitato esecutivo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o
da  un  Sottosegretario  di  Stato da lui delegato e composto da otto
membri  dei  quali  quattro  rappresentanti  dei  Ministri, e quattro
rappresentanti    delle    regioni.    Dei   quattro   rappresentanti
ministeriali, designati dal Ministro dei lavori pubblici, non piu' di
due  sono  scelti  fra  i  rappresentanti  dello  stesso Ministro nel
Comitato per l'edilizia residenziale.
  I   quattro   rappresentanti   delle   regioni   sono   eletti  dai
rappresentanti regionali nel Comitato per l'edilizia residenziale.
  Il  comitato  esecutivo  delibera sulle materie di cui alle lettere
d), e), f), l), q), del precedente articolo 3, mentre per le restanti
materie  di  cui  allo  stesso articolo 3, formula le proposte per il
Comitato  per  l'edilizia  residenziale  e  puo' adottare, in caso di
urgenza,  le  relative  deliberazioni  che dovranno essere sottoposte
alla successiva ratifica del Comitato per l'edilizia residenziale.