Art. 7.
  (Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale)

  Il  Comitato  per  l'edilizia  residenziale, per l'espletamento dei
suoi  compiti,  si  avvale di un segretariato generale costituito con
decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  cui  e'  preposto, in
qualita'  di  segretario  generale,  un  dirigente generale dei ruoli
dello stesso Ministero.
  Il  segretario generale partecipa, a titolo consultivo, alle sedute
del  Comitato  per  l'edilizia  residenziale ed a quelle del comitato
esecutivo  e  sovrintende alla attivita' dei servizi del segretariato
generale.
  L'organico  del  segretariato generale e' determinato dalla tabella
allegata  alla  presente  legge. La tabella X allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1972, n. 748, e' variata in
aumento per le unita' previste nell'organico predetto.
  In  sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura
dei posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella allegata,
si  provvede  mediante  concorsi  per  titoli ai quali sono ammessi i
funzionari  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  con  dieci anni di
effettivo  servizio nella carriera direttiva, per il concorso a primo
dirigente,  e  con quindici anni di effettivo servizio nella carriera
direttiva, per il concorso a dirigente superiore.
  Alla  copertura  degli altri posti si provvede con utilizzazione di
personale  gia'  in  servizio  presso  tale  Ministero o di personale
collocato  nel  ruolo  unico  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977, n. 618, e, qualora non sia possibile in
tal  modo  provvedervi entro il 31 dicembre 1978 rendendo disponibili
per  le  corrispondenti  unita'  i posti previsti dall'articolo 4 del
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1974, in
attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 218.
  Il  segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale e'
membro  di diritto del consiglio di amministrazione del Ministero dei
lavori pubblici.