Art. 7. (Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale) Il Comitato per l'edilizia residenziale, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale di un segretariato generale costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, cui e' preposto, in qualita' di segretario generale, un dirigente generale dei ruoli dello stesso Ministero. Il segretario generale partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Comitato per l'edilizia residenziale ed a quelle del comitato esecutivo e sovrintende alla attivita' dei servizi del segretariato generale. L'organico del segretariato generale e' determinato dalla tabella allegata alla presente legge. La tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' variata in aumento per le unita' previste nell'organico predetto. In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella allegata, si provvede mediante concorsi per titoli ai quali sono ammessi i funzionari del Ministero dei lavori pubblici con dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a primo dirigente, e con quindici anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a dirigente superiore. Alla copertura degli altri posti si provvede con utilizzazione di personale gia' in servizio presso tale Ministero o di personale collocato nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e, qualora non sia possibile in tal modo provvedervi entro il 31 dicembre 1978 rendendo disponibili per le corrispondenti unita' i posti previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1974, in attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 218. Il segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale e' membro di diritto del consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.