Art. 8.
(Esperti e personale comandato  presso  il  segretariato  generale  -
                      Centro di documentazione)

  L'aliquota  massima  annuale  di  esperti  di  cui  all'articolo 4,
secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 1972, n. 1036, e' determinata in venti unita' da scegliersi,
su  proposta  del  comitato  esecutivo,  tra  gli  iscritti  all'albo
previsto  dall'articolo  2  della  legge 2 aprile 1968, n. 507. A tal
fine e' istituita, nell'ambito del predetto albo, una sezione per gli
esperti in materia residenziale.
  Il   contingente  di  personale  dipendente  da  enti  pubblici  da
comandare  a  prestare  servizio  presso il segretariato generale del
Comitato  per  l'edilizia  residenziale,  a  norma  dell'articolo  4,
secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre  1972, n. 1036, non puo' superare le trenta unita' annue. Il
provvedimento  di  comando  ha  efficacia  per  un anno e puo' essere
rinnovato.
  Le  spese  per  il  funzionamento del segretariato generale, per le
retribuzioni  e  per le indennita' accessorie del personale di cui ai
commi  precedenti  fanno  carico  al  capitolo istituito ai sensi del
terzo   comma  dell'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
  Fanno  carico, altresi', allo stesso capitolo, le spese inerenti al
funzionamento   di   un   centro  permanente  di  documentazione  per
l'edilizia  residenziale; istituito presso il Comitato per l'edilizia
residenziale,   al   quale   viene   trasferito  tutto  il  materiale
bibliografico  nonche'  la  dotazione tecnica degli enti soppressi ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, n. 1036.