Art. 8.
(Esperti e personale comandato presso il segretariato generale -
Centro di documentazione)
L'aliquota massima annuale di esperti di cui all'articolo 4,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, n. 1036, e' determinata in venti unita' da scegliersi,
su proposta del comitato esecutivo, tra gli iscritti all'albo
previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507. A tal
fine e' istituita, nell'ambito del predetto albo, una sezione per gli
esperti in materia residenziale.
Il contingente di personale dipendente da enti pubblici da
comandare a prestare servizio presso il segretariato generale del
Comitato per l'edilizia residenziale, a norma dell'articolo 4,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, n. 1036, non puo' superare le trenta unita' annue. Il
provvedimento di comando ha efficacia per un anno e puo' essere
rinnovato.
Le spese per il funzionamento del segretariato generale, per le
retribuzioni e per le indennita' accessorie del personale di cui ai
commi precedenti fanno carico al capitolo istituito ai sensi del
terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
Fanno carico, altresi', allo stesso capitolo, le spese inerenti al
funzionamento di un centro permanente di documentazione per
l'edilizia residenziale; istituito presso il Comitato per l'edilizia
residenziale, al quale viene trasferito tutto il materiale
bibliografico nonche' la dotazione tecnica degli enti soppressi ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, n. 1036.