Art. 9.
   (Termini per la formazione e l'attuazione del piano decennale)

  Le  procedure  di  formazione  ed  attuazione del piano si svolgono
secondo i seguenti tempi:
    1)  il  Comitato  per l'edilizia residenziale e' costituito entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
    2)  le  direttive  di cui al precedente articolo 2 sono approvate
dal  C.I.P.E.,  in  sede  di prima applicazione della presente legge,
entro  sessanta giorni dalla sua entrata in vigore e entro il mese di
febbraio  del primo anno dei successivi bienni, e sono immediatamente
comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale;
    3)  i  provvedimenti  di  competenza  del Comitato per l'edilizia
residenziale  sono adottati entro sessanta giorni dalla comunicazione
delle  direttive  di  cui  al  precedente  n. 2 e sono immediatamente
comunicate al C.I.P.E.;
    4)  il piano decennale e le relative articolazioni sono approvate
dal  C.I.P.E. entro un mese dalla proposta formulata dal Comitato per
l'edilizia  residenziale  ai  sensi  del  precedente  articolo  3,  e
immediatamente  comunicate  al Comitato per l'edilizia residenziale e
alle regioni;
    5)  i  programmi  regionali  e  le relative localizzazioni devono
essere   predisposte   dalle   regioni  entro  novanta  giorni  dalla
comunicazione   di   cui   al  precedente  n.  4  e  sono  comunicati
immediatamente ai soggetti destinatari dei finanziamenti ed ai comuni
interessati;
    6)  l'individuazione  e  l'assegnazione  delle  aree da mettere a
disposizione dei soggetti destinatari dei finanziamenti devono essere
effettuate  a  cura del comune, a pena di decadenza dal finanziamento
stesso,   entro   sessanta  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al
precedente n. 5.