Art. 9.
(Termini per la formazione e l'attuazione del piano decennale)
Le procedure di formazione ed attuazione del piano si svolgono
secondo i seguenti tempi:
1) il Comitato per l'edilizia residenziale e' costituito entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
2) le direttive di cui al precedente articolo 2 sono approvate
dal C.I.P.E., in sede di prima applicazione della presente legge,
entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore e entro il mese di
febbraio del primo anno dei successivi bienni, e sono immediatamente
comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale;
3) i provvedimenti di competenza del Comitato per l'edilizia
residenziale sono adottati entro sessanta giorni dalla comunicazione
delle direttive di cui al precedente n. 2 e sono immediatamente
comunicate al C.I.P.E.;
4) il piano decennale e le relative articolazioni sono approvate
dal C.I.P.E. entro un mese dalla proposta formulata dal Comitato per
l'edilizia residenziale ai sensi del precedente articolo 3, e
immediatamente comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale e
alle regioni;
5) i programmi regionali e le relative localizzazioni devono
essere predisposte dalle regioni entro novanta giorni dalla
comunicazione di cui al precedente n. 4 e sono comunicati
immediatamente ai soggetti destinatari dei finanziamenti ed ai comuni
interessati;
6) l'individuazione e l'assegnazione delle aree da mettere a
disposizione dei soggetti destinatari dei finanziamenti devono essere
effettuate a cura del comune, a pena di decadenza dal finanziamento
stesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al
precedente n. 5.