Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi
                            assicurativi
  1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,   si  applicano  alle  clausole  contrattuali  di  distribuzione
esclusiva  di  polizze  relative  a  tutti  i rami danni, a decorrere
((dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  fatta  salva  la facolta' di adeguare i contratti
gia' stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008.))
((  1-bis.  All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni
private,  di  cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'
aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «In caso di cessazione del
rischio  assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del
contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo
attestato  di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di
cinque anni».))
    2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui
al  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
((  «4-bis.   L'impresa   di   assicurazione,  in  tutti  i  casi  di
stipulazione  di  un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo
della  medesima  tipologia,  acquistato  dalla  persona  fisica  gia'
titolare  di  polizza  assicurativa  o  da  un componente stabilmente
convivente  del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto
una  classe  di  merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante
dall'ultimo   attestato   di  rischio  conseguito  sul  veicolo  gia'
assicurato.))
  4-ter.  Conseguentemente  al verificarsi di un sinistro, le imprese
di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di
merito  prima  di  aver  accertato  l'effettiva  responsabilita'  del
contraente,  che  e'  individuata  nel  responsabile  principale  del
sinistro,  secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e
fatto  salvo  un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia
possibile  accertare  la responsabilita' principale, ((ovvero, in via
provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale,)) la
responsabilita'  si  computa  pro  quota  in  relazione al numero dei
conducenti  coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a
seguito di piu' sinistri.
  4-quater.  E'  fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione
di   comunicare   tempestivamente   al   contraente   le   variazioni
peggiorative apportate alla classe di merito.».
  3.  All'articolo  136 del codice delle assicurazioni private di cui
al  decreto  legislativo  7 settembre  2005,  n. 209, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
  «3-bis.  Il  Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema
tariffario   completo   in   tutte   le  sue  estensioni  organizzato
dall'ISVAP,   sulla   base   dei   dati   forniti  dalle  imprese  di
assicurazione,  per realizzare un servizio informativo, anche tramite
il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le
tariffe    applicate   dalle   diverse   imprese   di   assicurazione
relativamente al proprio profilo individuale.».
  4.  Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo
periodo  e'  sostituito  dal seguente: «In caso di durata poliennale,
l'assicurato  ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza
oneri e con preavviso di sessanta giorni. ((Tali disposizioni entrano
in  vigore  per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente decreto. Per i contratti
stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  la facolta' di cui al primo
periodo  puo'  essere  esercitata  a  condizione  che il contratto di
assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.».))
  5.  Le  clausole  in  contrasto  con  le  prescrizioni del presente
articolo sono  nulle  e ((non comportano la nullita' del contratto,))
fatta  salva  la  facolta'  degli  operatori  di adeguare le clausole
vigenti  alla  data di entrata in vigore del presente decreto entro i
successivi sessanta giorni, ((ovvero, limitatamente al comma 4, entro
i successivi centottanta giorni.))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 8 del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n.  48, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
          n. 186, S.O.:
              «Art.   8   (Clausole  anticoncorrenziali  in  tema  di
          responsabilita'  civile  auto).  -  1.  In  conformita'  al
          principio  comunitario  della  concorrenza  e  alle  regole
          sancite  dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
          della  Comunita'  europea,  dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  e'  fatto  divieto  alle  compagnie
          assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove
          clausole  contrattuali  di  distribuzione  esclusiva  e  di
          imposizione  di  prezzi  minimi  o  di  sconti  massimi per
          l'offerta    ai    consumatori    di    polizze    relative
          all'assicurazione   obbligatoria   per  la  responsabilita'
          civile auto.
              2.   Le   clausole   contrattuali   che  impegnano,  in
          esclusiva,   uno   o   piu'  agenti  assicurativi  o  altro
          distributore  di  servizi  assicurativi  relativi  al  ramo
          responsabilita'   civile  auto  ad  una  o  piu'  compagnie
          assicurative  individuate,  o  che  impongono  ai  medesimi
          soggetti  il  prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili
          ai  consumatori  per gli stessi servizi, sono nulle secondo
          quanto  previsto  dall'art.  1418  del  codice  civile.  Le
          clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  sono  fatte  salve  fino  alla loro
          naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
              3.   Fatto   salvo   quanto   disposto   dal   comma 2,
          costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell'art. 2 della
          legge  10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un mandato
          di  distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi
          o  di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento
          dei  contratti  che  regolano  il  rapporto  di  agenzia di
          assicurazione  relativamente all'assicurazione obbligatoria
          per responsabilita' civile auto.
              3-bis.  All'art.  131  del  codice  delle assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
              «"2-bis.    Per   l'offerta   di   contratti   relativi
          all'assicurazione   r.c.   auto,  l'intermediario  rilascia
          preventiva  informazione  al  consumatore sulle provvigioni
          riconosciutegli   dall'impresa   o,   distintamente,  dalle
          imprese  per  conto di cui opera. L'informazione e' affissa
          nei  locali  in  cui  l'intermediario opera e risulta nella
          documentazione rilasciata al contraente.
              2-ter.  I  preventivi  e  le  polizze indicano, in modo
          evidenziato,   il   premio   di   tariffa,  la  provvigione
          dell'intermediario,   nonche'  lo  sconto  complessivamente
          riconosciuto al sottoscrittore del contratto".».
              - Si  riporta  il testo, dei commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e
          4-quater dell'art. 134, del decreto legislativo 7 settembre
          2005,   n.   209   «Codice   delle  assicurazioni  private»
          (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 13 ottobre 2005, n.
          239, S.O.), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  134  (Attestazione  sullo  stato del rischio). -
          Omissis.
              3.  La  classe  di  merito  indicata  sull'attestato di
          rischio  si  riferisce  al  proprietario  del  veicolo.  Il
          regolamento stabilisce la validita', comunque non inferiore
          a  dodici  mesi,  ed  individua  i  termini  relativi  alla
          decorrenza  ed  alla durata del periodo di osservazione. In
          caso  di  cessazione  del  rischio  assicurato o in caso di
          sospensione   o   di   mancato  rinnovo  del  contratto  di
          assicurazione  per  mancato  utilizzo del veicolo, l'ultimo
          attestato  di  rischio conseguito conserva validita' per un
          periodo di cinque anni.
              4.   L'attestazione   e'   consegnata   dal  contraente
          all'impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato
          un  contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce
          l'attestato.
              4-bis.  L'impresa  di  assicurazione in tutti i casi di
          stipulazione  di  un  nuovo  contratto, anche aggiuntivo al
          precedente,   con   le  formule  di  cui  all'art.  133,  a
          prescindere  dalla contestuale vigenza di un'altra polizza,
          non  puo' assegnare al contraente una classe di merito piu'
          sfavorevole   rispetto   a  quella  risultante  dall'ultimo
          attestato di rischio conseguito.
              4-ter.  Conseguentemente al verificarsi di un sinistro,
          le  imprese  di  assicurazione non possono applicare alcuna
          variazione  di  classe  di  merito  prima di aver accertato
          l'effettiva   responsabilita'   del   contraente,   che  e'
          individuata   nel  responsabile  principale  del  sinistro,
          secondo  la liquidazione effettuata in relazione al danno e
          fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove
          non  sia possibile accertare la responsabilita' principale,
          la  stessa  si computa pro quota in relazione al numero dei
          conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di
          classe a seguito di piu' sinistri.
              4-quater.  E'  fatto  comunque  obbligo alle imprese di
          assicurazione  di  comunicare tempestivamente al contraente
          le   variazioni   peggiorative  apportate  alla  classe  di
          merito».
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  136  del  decreto
          legislativo   7 settembre   2005,   n.   209  Codice  delle
          assicurazioni  private (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  136  (Funzioni  del  Ministero  delle  attivita'
          produttive).  -  1.  Al  fine  di consentire lo svolgimento
          delle  funzioni  del  Ministero delle attivita' produttive,
          l'ISVAP   e'   tenuto   a  comunicare  al  Ministero  dati,
          informazioni    e    notizie    relativi    alle    tariffe
          dell'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'
          civile  derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
          dei natanti.
              2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, e' istituito
          presso  il Ministero delle attivita' produttive un comitato
          di  esperti  in materia di assicurazione obbligatoria della
          responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei
          veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare
          l'andamento  degli  incrementi  tariffari  praticati  dalle
          imprese  di  assicurazione  operanti  nel  territorio della
          Repubblica,   valutando   in   particolare   le  differenze
          tariffarie   applicate   sul  territorio  della  Repubblica
          italiana  e  anche  in quale misura si sia tenuto conto del
          comportamento  degli assicurati che nel corso dell'anno non
          abbiano  denunciato  incidenti.  Con  decreto  del Ministro
          delle attivita' produttive, e' disciplinata la costituzione
          e  il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando
          che  ai  predetti esperti non puo' essere attribuita alcuna
          indennita' o emolumento comunque denominato.
              3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione
          agli   utenti  e  della  realizzazione  di  un  sistema  di
          monitoraggio      permanente     sui     premi     relativi
          all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
          derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore, il
          Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti e'
          autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto
          nazionale   di   statistica   e  a  co-finanziare,  secondo
          modalita'  e  criteri  stabiliti  con  decreto del Ministro
          delle  attivita'  produttive,  programmi  di informazione e
          orientamento  rivolti  agli utenti dei servizi assicurativi
          promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti,
          a  valere  sulle  disponibilita'  finanziarie  assegnate al
          Consiglio stesso dalla legge istitutiva.
              3-bis.  Il  Ministero dello sviluppo economico utilizza
          il  sistema  tariffario completo in tutte le sue estensioni
          organizzato  dall'ISVAP,  sulla base dei dati forniti dalle
          imprese   di  assicurazione,  per  realizzare  un  servizio
          informativo,  anche  tramite  il proprio sito internet, che
          consente  al  consumatore di comparare le tariffe applicate
          dalle  diverse  imprese  di  assicurazione relativamente al
          proprio profilo individuale».
              - Si riporta il testo dell'art. 1899 del codice civile,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.     1899     (Durata    dell'assicurazione).    -
          L'assicurazione  ha  effetto  dalle  ore  ventiquattro  del
          giorno   della   conclusione   del   contratto   alle   ore
          ventiquattro  dell'ultimo giorno della durata stabilita nel
          contratto   stesso.   In   caso   di   durata   poliennale,
          l'assicurato   ha  facolta'  di  recedere  annualmente  dal
          contratto  senza  oneri e con preavviso di sessanta giorni.
          Tali   disposizioni  entrano  in  vigore  per  i  contratti
          stipulati  dalla  data  di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati
          antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione del presente decreto, la facolta' di cui al
          primo  periodo  puo'  essere esercitata a condizione che il
          contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre
          anni.
              Il  contratto  puo'  essere tacitamente prorogato una o
          piu'  volte,  ma ciascuna proroga tacita non puo' avere una
          durata superiore a due anni.
              Le  norme  del  presente articolo non si applicano alle
          assicurazioni sulla vita».