Art. 2.
                        Liquidazione del PREU

  1. Avvalendosi di procedure automatizzate, AAMS procede a liquidare
il  PREU  dovuto per ciascun anno solare e per i periodi contabili in
cui  lo  stesso  e'  suddiviso  sulla  base  dei  dati  correttamente
trasmessi  dal  concessionario  in applicazione del decreto 23 aprile
2007.
  2.  Per  la  determinazione  della base imponibile e del PREU, AAMS
applica le disposizioni contenute nel decreto 12 aprile 2007.
  3.  AAMS  determina l'eventuale credito maturato dal concessionario
nell'anno  solare  applicando  le disposizioni contenute nell'art. 7,
comma  1, del decreto 12 aprile 2007. Qualora il concessionario abbia
scelto  di  utilizzare l'eventuale credito in compensazione, AAMS, in
applicazione  dell'art. 7, comma 3, del predetto decreto, tiene conto
del  relativo  importo  in  diminuzione dei versamenti effettuati dal
concessionario a titolo di PREU dovuto per l'anno solare successivo.