Art. 2. Liquidazione del PREU 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, AAMS procede a liquidare il PREU dovuto per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso e' suddiviso sulla base dei dati correttamente trasmessi dal concessionario in applicazione del decreto 23 aprile 2007. 2. Per la determinazione della base imponibile e del PREU, AAMS applica le disposizioni contenute nel decreto 12 aprile 2007. 3. AAMS determina l'eventuale credito maturato dal concessionario nell'anno solare applicando le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, del decreto 12 aprile 2007. Qualora il concessionario abbia scelto di utilizzare l'eventuale credito in compensazione, AAMS, in applicazione dell'art. 7, comma 3, del predetto decreto, tiene conto del relativo importo in diminuzione dei versamenti effettuati dal concessionario a titolo di PREU dovuto per l'anno solare successivo.