IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
             IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
                   NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
                                  e
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Visto  il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il regio decreto
6 maggio 1940, n. 635;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
22 ottobre 1999, n. 437;
  Vista la legge 9 ottobre 2002, n. 222;
  Visti  gli articoli 64, 65 e in particolare l'art. 66, comma 6, del
decreto  legislativo  7 marzo  2005,  82, e successive modificazioni,
recante Codice dell'Amministrazione Digitale»;
  Considerato  che  la legge 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto che dal
1° gennaio  2006  la  carta  d'identita'  su  supporto cartaceo venga
sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo
del documento, dalla carta d'identita' elettronica;
  Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  e  l'urgenza  di aggiornare,
sostituendolo con il presente decreto interministeriale che nella sua
attivita'  applicativa  riguarda  unicamente  regole  tecniche  e  di
sicurezza  relative  a  tecnologie  e  materiali, nonche' le relative
modalita'  di  impiego,  il decreto del Ministro dell'interno in data
19 luglio  2000,  modificato con decreto ministeriale 14 maggio 2003,
con  decreto  ministeriale 6 novembre 2003 e con decreto ministeriale
2 agosto  2005,  recante regole tecniche e di sicurezza relative alla
carta  d'identita'  e  al  documento  di  identita'  elettronici,  in
attuazione  delle disposizioni contenute nell'art. 7-vicies ter della
legge n. 43 del 2005;
  Tenuto  conto  delle  indicazioni  e  delle proposte presentate dal
Gruppo  interministeriale  di  lavoro  incaricato di collaborare alla
realizzazione  della fase di consolidamento e razionalizzazione della
sperimentazione  della  carta  d'identita' elettronica, istituito con
decreto ministeriale 25 gennaio 2002;
  Tenuto   conto   delle  direttive  dell'Unione  europea  in  merito
all'interoperabilita' tra documenti elettronici;
  Vista la Direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del   22 giugno   1998,   modificata  dalla  Direttiva  98/48/CE  del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla
legge  21 giugno  1986,  n.  317,  modificata dal decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427;
  Sentito  il  Garante  per  la protezione dei dati personali, che ha
espresso parere favorevole in data 2 agosto;
  D'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  espressa  nella  seduta  del
20 settembre 2007.
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente decreto si intende:
    a) per  «D.P.C.M.»:  il  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22 ottobre 1999, n. 437;
    a)-bis  per  «CIE»:  la  carta d'identita' elettronica, ovvero il
documento  d'identita'  di  cui  all'art.  1, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    b) per  «documento»:  la  carta  d'identita'  elettronica  e/o il
documento  d'identita'  elettronico di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri costituito dall'insieme del
supporto fisico e dei supporti informatici;
    b)-bis   per   «C.N.S.D.»:   il   Centro  nazionale  dei  servizi
demografici costituito con il decreto ministeriale 23 aprile 2002;
    c) per  «S.S.C.E.»:  il  sistema  di  servizi del C.N.S.D. per il
circuito di emissione dei documenti;
    c)-bis  per «I.N.A.»: l'Indice nazionale delle anagrafi istituito
con legge 28 febbraio 2001, n. 26;
    c)-ter  per «Backbone»: il backbone di sicurezza e certificazione
per l'accesso ai servizi del C.N.S.D.;
    c)-quater  per  «Sistema di sicurezza»: il sistema dei servizi di
sicurezza del C.N.S.D.;
    c)-quinquies per «Sistema di monitoraggio e allarme»: le funzioni
di   rilevazione  degli  allarmi  di  sicurezza  e  monitoraggio  del
funzionamento  dei  servizi  del Sistema dei Servizi di sicurezza del
C.N.S.D.;
    d) per   «S.A.I.A.»:   il   sistema   predisposto  dal  Ministero
dell'interno per l'accesso e l'interscambio anagrafico;
    d)-bis  per  «porta applicativa»: la porta di accesso, attraverso
il  backbone,  ai  domini  applicativi  del  C.N.S.D.  utilizzata dal
circuito di emissione CIE;
    d)-ter  per  «porta  di dominio»: la porta di accesso, realizzata
secondo  le  specifiche  SPC,  ai  domini  applicativi del C.N.S.D. a
disposizione   delle  amministrazioni  (fruitori  del  servizio)  che
richiedono  funzioni  di  cooperazione  al  C.N.S.D.  (erogatore  del
servizio) tramite accordo di servizio;
    e) per «Istituto»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
    f) per  «dati riferiti alla persona»: i dati identificativi della
persona  di  cui all'art. 1, comma 1, lettera d) e gli altri elementi
di cui all'art. 3, comma 1, lettere da b) ad h), del D.P.C.M.;
    g) per «carta-servizi»: l'insieme dei dati di cui alla precedente
lettera f)  -  ad esclusione della fotografia e della firma - e delle
informazioni  amministrative di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) e
dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M.;
    h) per  «codice  cifrato»: i codici alfanumerici che identificano
univocamente il microprocessore di ogni documento;
    i) per  «cartellino  elettronico»:  la  trasposizione, in formato
digitale  e  cifrata, del cartellino cartaceo di cui all'art. 290 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
    j) per  «P.I.N.»:  il  numero identificativo personale necessario
alla fruizione dei servizi che ne richiedono l'utilizzo.
    k) per  «Comitato  tecnico permanente»: il Comitato istituito con
decreto dirigenziale del Ministero dell'interno in data 20 marzo 2003
con  il  compito di stabilire la perfetta corrispondenza dei supporti
fisici   prodotti   dall'Istituto   alle   caratteristiche   indicate
nell'allegato B al presente decreto, nonche' l'idoneita' tecnica e la
compatibilita'   con   il  sistema  di  rete  delle  attrezzature  da
utilizzare per l'emissione della C.I.E.;
    k)-bis per «Comitato tecnico-scientifico permanente»: il Comitato
istituito ai sensi dell'art. 8-bis del presente decreto;
    k)-ter  per  «Comitato  di  indirizzo e monitoraggio» il Comitato
istituito ai sensi dell'art. 8-ter del presente decreto;
    k)-quater per «Commissione di verifica e omologazione tecnica dei
microprocessori» la Commissione istituita ai sensi dell'art. 8-quater
del presente decreto;
    l)  per  «sito»:  il sito Web della carta d'identita' elettronica
accedibile all'indirizzo Internet www.interno.it;
    m) per  «certificato  qualificato»  il certificato elettronico di
cui  all'art.  1,  comma 1,  lettera f),  legge 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni;
    n) per  «finalita'  istituzionali»: utilizzo della CIE per nome e
per conto del Ministero dell'interno;
    o) per «MAE»: il Ministero degli affari esteri;
    p) per  «CAPA»:  il  Centro  di  allestimento e personalizzazione
autonomo,  realizzato  presso  il  singolo  Comune  o  anche in forma
associata  tra  piu'  Comuni,  per  i  servizi di personalizzazione e
stampa  delle  CIE  da  parte  dei Comuni autonomi e Uffici consolari
autonomi dotati di attrezzature di stampa autonome.
    q) per  «CAPS»:  il  Centro  di  allestimento e personalizzazione
sussidiario,   gestito   direttamente   e   garantito   dall'Istituto
Poligrafico   e   Zecca   dello   Stato,   che   offre   servizi   di
personalizzazione  e  stampa delle CIE alle strutture (Comuni, Uffici
consolari)  che  non  stampano  in  autonomia  le  CIE.  Il CAPS puo'
offrire, su richiesta, servizi di backup ai CAPA;
    r) per   «CA»:   la  struttura  di  Certification  Authority  del
C.N.S.D.;
    s) per  «DM  Sicurezza»: il decreto 2 agosto 2005 (nella Gazzetta
Ufficiale  n.  218  del  19 settembre 2005 - Supplemento ordinario n.
155)  -  Regole tecniche e di sicurezza per la redazione dei piani di
sicurezza comunali per la gestione delle postazioni di emissione CIE,
in   attuazione  del  comma 2,  dell'art.  7-vicies ter  della  legge
31 marzo 2005, n. 43;
    t) per  «CSI»:  il  Centro  Servizi  di Informazione e logistica,
gestito  direttamente  da IPZS, che coordina i processi di produzione
dei supporti CIE. Gestisce inoltre i flussi di approvvigionamento dei
supporti.   Ospita   un   portale  informativo  per  la  gestione  di
informazioni  logistiche  (manutenzione  apparati,  tempi di consegna
CIE,   ...),   realizzato   in   collaborazione   con   il  Ministero
dell'interno,  a  disposizione dei cittadini, dei Comuni emettitori e
degli  Uffici  consolari.  Garantisce,  senza  entrare nel merito del
contenuto  informativo della comunicazione e senza conservare traccia
alcuna dei dati, l'inoltro delle comunicazioni dal C.N.S.D. ai CAPS e
viceversa;
    u) per   «postazione  di  emissione  CIE»:  apparato  informatico
dedicato   al   processo  di  emissione  della  CIE;  possono  essere
postazioni  per la sola fase di acquisizione dati (dedicate alla fase
di front-office necessaria ad acquisire dal cittadino i dati riferiti
alla  sua  persona),  postazioni  per  la sola fase di allestimento e
stampa  (dedicate  alla fase di scrittura del microprocessore e della
banda  ottica  e  al  processo  termografico di stampa della carta in
bianco)  o  postazioni  in  grado  di  svolgere  sia  il  processo di
acquisizione dati che il processo di allestimento e stampa;
    v) per  «laboratorio  di  sicurezza  del  C.N.S.D.»:  laboratorio
scientifico del C.N.S.D. per lo studio e l'applicazione di standard e
metodologie  di  sicurezza, microchip, algoritmi crittografici che si
confronta  a  livello  internazionale  sugli standard tecnici con gli
organismi competenti;
    w) per «ICAO»: l'International Civil Aviation Organization;
    x) per  «autenticazione  in  rete»:  l'autenticazione informatica
tramite  CIE  di  cui  all'art.  1,  comma 1  del decreto legislativo
7 marzo  2005,  n.  82  finalizzata all'accesso ai servizi erogati in
rete  dalle  pubbliche  amministrazioni  ai  sensi  dell'art.  64 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
    y) per  «identificazione»:  il  riconoscimento,  anche  in  rete,
tramite   CIE,   dell'identita'  personale  anagrafica  del  soggetto
titolare  della  stessa  ai  sensi  del Regolamento di esecuzione del
testo unico delle leggi di P.S. (Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
e  successive  modificazioni)  e dell'art. 66 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.