Art. 4.
                         Misure di sicurezza
  1. Ai fini della produzione, del rilascio, dell'aggiornamento e del
rinnovo  dei  documenti,  il  trattamento  dei  dati,  da parte delle
amministrazioni  e  degli  enti  indicati  dall'art.  3,  comma 1, e'
effettuato  nel  rispetto  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196,   nonche'   delle   ulteriori  prescrizioni  tecniche  descritte
nell'allegato B.
  2.  Le  strutture  coinvolte  nelle  diverse  parti  della  filiera
necessaria  alla  formazione e rilascio della CIE devono ottemperare,
per  la  protezione  delle comunicazioni e per le funzioni di propria
competenza,   alle   prescrizioni  di  cui  al  decreto  ministeriale
Sicurezza.  I  CAPS,  CAPA  e  gli  Uffici  consolari  sono  tenuti a
definire,  per le componenti di propria pertinenza, appositi Piani di
sicurezza  basati  sul  modello dei Piani di sicurezza comunali e del
Piano  di  sicurezza  del  C.N.S.D.  I  piani  di  sicurezza dei CAPA
realizzati   in   forma  associata  tra  piu'  Comuni  devono  essere
predisposti congiuntamente da tutti i Comuni associati.
  3.   Il  Ministero  dell'interno  e  i  Comuni  sono  titolari  del
trattamento di dati personali da essi rispettivamente effettuato.