Art. 5.
                Servizi e modalita' di autenticazione
  1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4,  e dell'art. 7, comma 1, del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, tutti i servizi
che  non  implicano  la  memorizzazione  dei  dati sui documenti sono
predisposti in piena autonomia dalle amministrazioni. Le modalita' di
autenticazione in rete per l'accesso ai servizi da parte del titolare
del documento sono definite nell'allegato B.
  2.  Per  i  servizi  che  richiedono  la memorizzazione di dati sui
documenti  e'  necessaria  l'installazione  degli stessi da parte del
Comune   e,   qualora   relativi   a  dati  sensibili,  la  richiesta
dell'interessato.
  3. I servizi nazionali che richiedono la memorizzazione di dati sui
documenti  sono  predisposti  con  le  modalita' e nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'allegato B.
  4.  Nell'attuazione dei servizi erogabili in rete non si procede in
alcun  caso  al  tracciamento  e/o  alla  registrazione centralizzata
presso  il Ministero dell'interno di dati relativi all'utilizzo della
carta  per l'accesso ai servizi delle PP.AA., ne' dei servizi per cui
e' stata richiesta l'autenticazione.