A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore il 16 novembre 2007 sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al CCNL del personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e il primo biennio economico 2006-2007 e della certificazione positiva resa dalla Corte dei conti il 28 novembre 2007 sull'attendibilita' dei costi quantificati per l'accordo medesimo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 29 novembre 2007, alle ore 10,30, ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN: nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato) ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali: per le Confederazioni sindacali: Cgil (firmato); Cisl (firmato); Uil (firmato); Confsal (firmato); Cgu (firmato); per le Organizzazioni sindacali di categoria: FLC/CGIL (firmato); Cisl scuola (firmato); Uil scuola (firmato); SNALS-CONFSAL (firmato); FED. NAZ. GILDA/UNAMS (firmato). Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e il primo biennio economico 2006-2007. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 Premessa Le disposizioni contrattuali che seguono riportano tutte le norme di fonte negoziale vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste ultime modificate o meno. Le disposizioni legislative, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che segue, come previsto dell'art. 69 del decreto legislativo n. 165/2001. La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti. Art. 1. Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto 1. Il presente contratto collettivo nazionale, per il quadriennio giuridico 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l'11 giugno 2007. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali: a) area della funzione docente; b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi. 2. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed e' valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica. 3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla predetta data di stipulazione. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo, fermo restando quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. 5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura contrattuale di cui agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001. 6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993. 7. Eventuali sequenze contrattuali previste nel corpo del presente CCNL si intendono da svolgersi in sede ARAN e tra le Parti firmatarie del CCNL. 8. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano, si applica quanto previsto dai decreti legislativi 24 luglio 1996, n. 433 e n. 434, quest'ultimo come integrato dal decreto legislativo n. 354/1997.