Art. 3.
La comunicazione al comune di cui al terzo comma del precedente
articolo 2 deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) per la cessazione dell'attivita' commerciale o per la chiusura
di una succursale dell'azienda: copia dell'atto di rinuncia alla
autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio;
2) per la cessione dell'azienda o di una succursale della
medesima: copia dell'atto pubblico o della scrittura privata
registrata;
3) per il trasferimento dell'azienda in altri locali: copia
dell'autorizzazione a trasferirsi rilasciata dal comune competente.
In caso di trasferimento non soggetto ad autorizzazione: copia della
comunicazione, che deve essere trasmessa al comune in via preventiva;
4) per la rinuncia ad una o piu' tabelle merceologiche: copia
dell'atto di rinuncia presentata al comune competente;
5) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: copia della
eventuale concessione o licenza edilizia.
Il richiedente dovra' altresi' indicare:
a) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la
vendita;
b) la data di inizio della vendita e la sua durata;
c) le merci poste in vendita distinte per voci merceologiche con
indicazione della qualita' e del prezzo praticato prima della vendita
straordinaria e dei prezzi che si intendono praticare nella vendita
stessa.
Nei casi previsti dai numeri 1), 3) e 4) del precedente primo
comma, le autorizzazioni o abilitazioni di cui alla legge 11 giugno
1971, n. 426, mantengono la loro validita' per la durata delle
vendite straordinarie.