Art. 3. 
 
  La comunicazione al comune di cui al  terzo  comma  del  precedente
articolo 2 deve essere corredata dai seguenti documenti: 
    1) per la cessazione dell'attivita' commerciale o per la chiusura
di una succursale dell'azienda:  copia  dell'atto  di  rinuncia  alla
autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio; 
    2) per  la  cessione  dell'azienda  o  di  una  succursale  della
medesima:  copia  dell'atto  pubblico  o  della   scrittura   privata
registrata; 
    3) per il  trasferimento  dell'azienda  in  altri  locali:  copia
dell'autorizzazione a trasferirsi rilasciata dal  comune  competente.
In caso di trasferimento non soggetto ad autorizzazione: copia  della
comunicazione, che deve essere trasmessa al comune in via preventiva; 
    4) per la rinuncia ad una o  piu'  tabelle  merceologiche:  copia
dell'atto di rinuncia presentata al comune competente; 
    5) per la trasformazione o il rinnovo  dei  locali:  copia  della
eventuale concessione o licenza edilizia. 
  Il richiedente dovra' altresi' indicare: 
    a) l'ubicazione dei locali  in  cui  deve  essere  effettuata  la
vendita; 
    b) la data di inizio della vendita e la sua durata; 
    c) le merci poste in vendita distinte per voci merceologiche  con
indicazione della qualita' e del prezzo praticato prima della vendita
straordinaria e dei prezzi che si intendono praticare  nella  vendita
stessa. 
  Nei casi previsti dai numeri 1),  3)  e  4)  del  precedente  primo
comma, le autorizzazioni o abilitazioni di cui alla legge  11  giugno
1971, n. 426, mantengono  la  loro  validita'  per  la  durata  delle
vendite straordinarie.