Art. 5. 
  A decorrere dall'inizio delle vendite di cui  al  primo  comma  del
precedente articolo 2, e vietato introdurre nei locali  e  pertinenze
del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle
per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il  divieto
di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle  concesse
in conto deposito.