Art. 4. 
             Disciplina del lavoro subordinato sportivo 
 
  Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce
mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto  in
forma scritta, a pena di nullita', tra  lo  sportivo  e  la  societa'
destinataria delle prestazioni sportive, secondo  il  contratto  tipo
predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla
federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti  delle  categorie
interessate. 
  La societa' ha l'obbligo  di  depositare  il  contratto  presso  la
federazione sportiva nazionale per l'approvazione. 
  Le  eventuali  clausole  contenenti   deroghe   peggiorative   sono
sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. 
  Nel  contratto  individuale  dovra'  essere  prevista  la  clausola
contenente l'obbligo dello  sportivo  al  rispetto  delle  istruzioni
tecniche e delle prescrizioni impartite per  il  conseguimento  degli
scopi agonistici. 
  Nello  stesso  contratto  potra'  essere  prevista   una   clausola
compromissoria con la quale le controversie concernenti  l'attuazione
del contratto e insorte fra la societa' sportiva e lo  sportivo  sono
deferite  ad  un  collegio  arbitrale.  La  stessa  clausola   dovra'
contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire  il  numero  degli
arbitri e il modo di nominarli. 
  Il contratto non puo' contenere  clausole  di  non  concorrenza  o,
comunque, limitative della liberta' professionale dello sportivo  per
il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso ne'  puo'
essere integrato, durante  lo  svolgimento  del  rapporto,  con  tali
pattuizioni. 
  Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione
di un fondo gestito da rappresentanti delle societa' e degli sportivi 
per la corresponsione della indennita' di anzianita' al termine 
  dell'attivita' sportiva  a  norma  dell'articolo  2123  del  codice
  civile. 
Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme 
contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge  20  maggio
1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7,  8  della  legge  15
luglio 1966, n. 604. 
  Ai contratti di lavoro a termine non si applicano  le  norme  della
legge 18 aprile 1962, n. 230. 
  L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.  300,  non  si  applica
alle  sanzioni  disciplinari  irrogate  dalle  federazioni   sportive
nazionali.