Art. 6.
               Indennita' di preparazione e promozione

  Cessato,    comunque,    un    rapporto    contrattuale,   l'atleta
professionista  e'  libero  di  stipulare  un nuovo contratto. In tal
caso,   le   federazioni  sportive  nazionali  possono  stabilire  il
versamento  da  parte  della  societa' firmataria del nuovo contratto
alla  societa'  sportiva  titolare  del  precedente  contratto di una
indennita'    di    preparazione    e   di   promozione   dell'atleta
professionista,  da  determinare  secondo  coefficienti  e  parametri
fissati  dalla  stessa  federazione  in relazione alla natura ed alle
esigenze dei singoli sport.
  Nel  caso  di  primo  contratto,  l'indennita'  prevista  dal comma
precedente  puo'  essere  dovuta  alla  societa'  o alla associazione
sportiva  presso  la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attivita'
dilettantistica.
  Alla  societa'  o  all'associazione  sportiva  che, in virtu' di un
tesseramento    dilettantistico    o    giovanile,    ha   provveduto
all'addestramento  tecnico dell'atleta, viene riconosciuto il diritto
di  stipulare  il  primo  contratto  professionistico  con  lo stesso
atleta.   Tale   diritto  puo'  essere  esercitato  in  pendenza  del
precedente tesseramento, nei tempi e con le modalita' stabilite dalle
diverse  federazioni  sportive  in  relazione all'eta' degli atleti e
alle caratteristiche dei singoli.
  La  indennita'  di  preparazione  e  di  promozione  dovra'  essere
reinvestita,   anche  dalle  societa'  o  associazioni  che  svolgono
attivita' dilettantistica, nel perseguimento di fini sportivi.