Art. 8.
                    Assicurazione contro i rischi

  Le  societa'  sportive  devono  stipulare  una polizza assicurativa
individuale  a favore degli sportivi professionisti contro il rischio
della  morte  e  contro  gli  infortuni,  che possono pregiudicare il
proseguimento  dell'attivita'  sportiva  professionistica, nei limiti
assicurativi   stabiliti,  in  relazione  all'eta'  ed  al  contenuto
patrimoniale  del  contratto,  dalle  federazioni sportive nazionali,
d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.