ART. 10. (Controlli) Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche dei programmi nonche' di dati e di informazioni casualmente estratti e forniti senza riferimenti nominativi. Il Comitato puo' ordinare la cancellazione dei dati raccolti in violazione dell'articolo 7. Il Comitato puo' farsi assistere da esperti scelti tra dipendenti delle Camere o del Ministero dell'interno. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 141 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata la erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni o l'illegittimita' della loro raccolta, l'autorita' procedente ne da' notizia al Comitato parlamentare, per i conseguenti provvedimenti, nel rispetto dell'articolo 7. Chiunque viene a conoscenza, dagli atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo, dell'esistenza di dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, puo' avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario e' pendente il procedimento medesimo, perche' compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti. Il tribunale decide in camera di consiglio, sentiti l'interessato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e il pubblico ministero, con ordinanza, da notificarsi anche al Comitato parlamentare. Avverso tale ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione.