ART. 10.
                             (Controlli)

  Il  controllo  sul  Centro  elaborazione  dati  e'  esercitato  dal
Comitato  parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della
legge  24  ottobre  1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche dei
programmi  nonche'  di  dati e di informazioni casualmente estratti e
forniti senza riferimenti nominativi.
  Il  Comitato  puo'  ordinare  la cancellazione dei dati raccolti in
violazione dell'articolo 7.
  Il  Comitato  puo' farsi assistere da esperti scelti tra dipendenti
delle Camere o del Ministero dell'interno.
  I  dati  e  le  informazioni  conservati  negli  archivi del Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto  attraverso  l'acquisizione  delle fonti originarie indicate
nel  primo  comma  dell'articolo  7,  fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 141 del codice di procedura penale. Quando nel corso di
un  procedimento  giurisdizionale  o amministrativo viene rilevata la
erroneita'   o  l'incompletezza  dei  dati  e  delle  informazioni  o
l'illegittimita'  della  loro raccolta, l'autorita' procedente ne da'
notizia  al  Comitato  parlamentare, per i conseguenti provvedimenti,
nel rispetto dell'articolo 7.
  Chiunque  viene  a  conoscenza,  dagli  atti  o  nel  corso  di  un
procedimento giurisdizionale o amministrativo, dell'esistenza di dati
che   lo   riguardano,   da  lui  ritenuti  erronei  o  incompleti  o
illegittimamente raccolti, puo' avanzare istanza al tribunale penale,
nel  cui  circondario  e'  pendente il procedimento medesimo, perche'
compia  gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione dei dati
erronei  o  illegittimamente  raccolti  o  l'integrazione  di  quelli
incompleti.
  Il  tribunale decide in camera di consiglio, sentiti l'interessato,
l'Amministrazione  della  pubblica sicurezza e il pubblico ministero,
con ordinanza, da notificarsi anche al Comitato parlamentare.
  Avverso tale ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione.