ART. 11.
                             (Procedure)

  Mediante  regolamento,  da  emanarsi entro sei mesi dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, su
proposta  del  Ministro  dell'interno, di concerto con il Ministro di
grazia  e  giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei
dati  e  delle  informazioni  di  cui  all'articolo  6, lettera a), e
all'articolo  7,  per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai
soggetti  previsti  dall'articolo  9,  nonche'  per  la  correzione o
cancellazione   dei   dati   erronei  e  la  integrazione  di  quelli
incompleti.
  Un  particolare  regime  di  autorizzazioni  da  parte dei capi dei
rispettivi  uffici  e  servizi, quando non siano questi stessi a fare
diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto
dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
9.