ART. 16.
                         (Forze di polizia)

  Ai  fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre
alla  polizia  di  Stato  sono  forze  di  polizia,  fermi restando i
rispettivi ordinamenti e dipendenze:
    a)  l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in  servizio
permanente di pubblica sicurezza;
    b)  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  per  il  concorso al
mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  Fatte  salve  le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti
ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati
a  concorrere  nell'espletamento  di  servizi  di  ordine e sicurezza
pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello
Stato.
  Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio
di pubblico soccorso.