ART. 17.
             (Funzioni e servizi di polizia giudiziaria)

  Le  funzioni  di  polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e
sotto  la  direzione  dell'autorita'  giudiziaria,  in  conformita' a
quanto  stabilito  dal  codice  di  procedura  penale. A tal fine, il
dipartimento  della  pubblica  sicurezza  provvede,  nei  contingenti
necessari,  determinati dal Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro  di grazia e giustizia, all'istituzione e all'organizzazione
dei  servizi  di  polizia  giudiziaria  anche  in base alle direttive
impartite   dal   Ministro   dell'interno  nell'esercizio  delle  sue
attribuzioni di coordinamento.