ART. 20.
     (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica)

  Presso  la  prefettura  e'  istituito  il  comitato provinciale per
l'ordine   e  la  sicurezza  pubblica,  quale  organo  ausiliario  di
consulenza  del  prefetto  per  l'esercizio delle sue attribuzioni di
autorita' provinciale di pubblica sicurezza.
  Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto dal questore,
dai  comandanti  provinciali  dell'Arma  dei  carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza.
  Ai  fini  della  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza pubblica,
nonche'  della  prevenzione  e  difesa  dalla  violenza  eversiva, il
prefetto  puo'  chiamare  a  partecipare  alle sedute del comitato le
autorita'  locali  di  pubblica  sicurezza  e  i  responsabili  delle
amministrazioni  dello  Stato  e  degli  enti  locali  interessati ai
problemi da trattare.
  Il   prefetto   puo'   invitare  alle  stesse  riunioni  componenti
dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica
competente.