ART. 21.
   (Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia)

  Il  Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di
coordinamento,   impartisce  direttive  ed  emana  provvedimenti  per
stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e
istituisce,  in  casi di particolare necessita', con proprio decreto,
di concerto con i Ministri interessati, sale operative comuni.