ART. 22.
         (Scuola di perfezionamento per le forze di polizia)

  E'  istituita,  presso il dipartimento della pubblica sicurezza, la
scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
  I  corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'alta formazione e
all'aggiornamento  dei  funzionari  e  degli ufficiali delle forze di
polizia  per  un'adeguata  e  qualificata  preparazione nelle materie
attinenti ai compiti istituzionali.
  La  frequenza  e  il  superamento  con  esito  favorevole dei corsi
costituisce titolo per l'avanzamento in carriera.
  Con  regolamento  da  emanarsi  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, si provvede a stabilire i criteri
e  le modalita' di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di
svolgimento   dei   corsi,  nonche'  a  determinare  le  strutture  e
l'ordinamento della scuola.