ART. 3. 
             (Amministrazione della pubblica sicurezza) 
 
  L'Amministrazione della pubblica  sicurezza  e'  civile  ed  ha  un
ordinamento speciale. 
  Le sue funzioni sono esercitate: 
    a) dal personale addetto agli uffici di cui all'articolo 31; 
    b) dalle autorita' provinciali, dal personale da esse  dipendente
nonche' dalle autorita' locali di pubblica sicurezza; 
    c) dagli ufficiali ed  agenti  di  pubblica  sicurezza  sotto  la
direzione  delle  autorita'  centrali  e  provinciali   di   pubblica
sicurezza.