ART. 4.
               (Dipartimento della pubblica sicurezza)

  Nell'ambito   dell'Amministrazione   della  pubblica  sicurezza  e'
istituito  il  dipartimento  della  pubblica  sicurezza che provvede,
secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:
    1)  all'attuazione  della  politica dell'ordine e della sicurezza
pubblica;
    2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;
    3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
    4)  alla  direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le
esigenze generali del Ministero dell'interno.