ART. 5. (Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza) Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali: a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6; b) ufficio centrale ispettivo; c) direzione centrale della polizia criminale; d) direzione centrale per gli affari generali; e) direzione centrale della polizia di prevenzione; f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale; g) direzione centrale del personale; h) direzione centrale per gli istituti di istruzione; i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e contabile. Al dipartimento e' preposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e' attribuita una speciale indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per lo espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attivita' di coordinamento e di pianificazione. Il vice direttore vicario e' prescelto tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato. L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attivita' svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile. La determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articolano l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, l'ufficio centrale ispettivo e le direzioni centrali, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.