ART. 5. 
     (Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza) 
 
  Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola  nei  seguenti
uffici e direzioni centrali: 
    a) ufficio per il  coordinamento  e  la  pianificazione,  di  cui
all'articolo 6; 
    b) ufficio centrale ispettivo; 
    c) direzione centrale della polizia criminale; 
    d) direzione centrale per gli affari generali; 
    e) direzione centrale della polizia di prevenzione; 
    f) direzione centrale per la polizia  stradale,  ferroviaria,  di
frontiera e postale; 
    g) direzione centrale del personale; 
    h) direzione centrale per gli istituti di istruzione; 
    i) direzione  centrale  dei  servizi  tecnico-logistici  e  della
gestione patrimoniale e contabile. 
  Al  dipartimento  e'  preposto  il  capo  della   polizia-direttore
generale  della  pubblica  sicurezza,  nominato   con   decreto   del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno. 
  Al capo della polizia-direttore generale della  pubblica  sicurezza
e' attribuita una speciale indennita' pensionabile, la cui misura  e'
stabilita dal  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. 
  Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di  cui
uno  per  lo  espletamento  delle  funzioni  vicarie  e  l'altro  per
l'attivita' di coordinamento e di pianificazione. 
  Il vice direttore vicario e' prescelto tra i dirigenti generali o i
prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato. 
  L'ufficio centrale ispettivo,  su  richiesta  del  Ministro  o  del
direttore generale, ha il compito di  verificare  l'esecuzione  degli
ordini e delle direttive  del  Ministro  e  del  direttore  generale;
riferire sulla attivita' svolta dagli  uffici  ed  organi  periferici
dell'Amministrazione    della    pubblica    sicurezza;    verificare
l'efficienza dei  servizi  e  la  corretta  gestione  patrimoniale  e
contabile. 
  La determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle
divisioni in cui si articolano l'ufficio per il  coordinamento  e  la
pianificazione, l'ufficio centrale ispettivo e le direzioni centrali,
nonche' la determinazione  delle  piante  organiche  e  dei  mezzi  a
disposizione sono effettuate con decreto del  Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro. 
  Alla  direzione  degli  uffici  e  delle  direzioni  centrali  sono
preposti dirigenti generali.