ART. 6.
     (Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia)

  Il  dipartimento  della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione
delle  direttive  impartite  dal Ministro dell'interno nell'esercizio
delle  attribuzioni  di  coordinamento  e  di  direzione  unitaria in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
    a)  classificazione,  analisi  e valutazione delle informazioni e
dei  dati  che  devono essere forniti anche dalle forze di polizia in
materia   di  tutela  dell'ordine,  della  sicurezza  pubblica  e  di
prevenzione  e repressione della criminalita' e loro diramazione agli
organi operativi delle suddette forze di polizia;
    b)  ricerca  scientifica  e tecnologica, documentazione, studio e
statistica;
    c)   elaborazione   della  pianificazione  generale  dei  servizi
d'ordine e sicurezza pubblica;
    d)  pianificazione  generale e coordinamento delle pianificazioni
operative  dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune
alle forze di polizia;
    e)  pianificazione  generale e coordinamento delle pianificazioni
operative  della  dislocazione  delle forze di polizia e dei relativi
servizi tecnici;
    f)  pianificazione  generale e coordinamento delle pianificazioni
finanziarie relative alle singole forze di polizia;
    g)   mantenimento   e  sviluppo  delle  relazioni  comunitarie  e
internazionali.
  Per  l'espletamento  delle  funzioni predette e' assegnato, secondo
criteri  di  competenza tecnico-professionale, personale appartenente
ai  ruoli  della  Polizia  di  Stato  e ai ruoli dell'Amministrazione
civile  dell'interno,  secondo  contingenti  fissati  con decreto del
Ministro dell'interno, nonche' personale delle altre forze di polizia
e  delle  altre  amministrazioni  dello  Stato,  secondo  contingenti
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro e con i Ministri interessati.
  Per  l'espletamento  di  particolari  compiti scientifici e tecnici
possono  essere  conferiti  incarichi anche ad estranei alla pubblica
amministrazione.
  Gli  incarichi  sono  conferiti a tempo determinato con decreto del
Ministro  dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non
possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non
piu' di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso
incaricato  studi  interessanti  una o piu' amministrazioni o servizi
per  un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la
materia  oggetto  dell'incarico.  E' comunque escluso il cumulo degli
incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di
amministrazioni diverse.
  Per  l'osservanza  dei  predetti  limiti  l'incaricando e' tenuto a
dichiarare  per iscritto, sotto sua personale responsabilita' che nei
suoi  confronti  non  ricorre  alcuna  delle  ipotesi  di  esclusione
stabilite  dal  precedente  comma.  Il conferimento dell'incarico e',
altresi',  subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di
appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente.
  Il  compenso  e'  stabilito,  in  relazione  all'importanza ed alla
durata  dell'incarico,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro.