ART. 7.
      (Natura e entita' dei dati e delle informazioni raccolti)

  Le  informazioni e i dati di cui all'articolo 6, lettera a), devono
riferirsi  a  notizie  risultanti  da  documenti  che  comunque siano
conservati  dalla  pubblica  amministrazione  o  da  enti pubblici, o
risultanti  da  sentenze o provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o
da   atti   concernenti  l'istruzione  penale  acquisibili  ai  sensi
dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di
polizia.
  In  ogni  caso  e'  vietato  raccogliere  informazioni  e  dati sui
cittadini  per  il  solo  fatto  della  loro razza, fede religiosa od
opinione  politica,  o  della  loro adesione ai principi di movimenti
sindacali,  cooperativi,  assistenziali,  culturali,  nonche'  per la
legittima  attivita' che svolgano come appartenenti ad organizzazioni
legalmente operanti nei settori sopraindicati.
  Possono  essere  acquisite  informazioni  relative  ad operazioni o
posizioni  bancarie  nei  limiti  richiesti  da  indagini  di polizia
giudiziaria  e  su espresso mandato dell'autorita' giudiziaria, senza
che   possa   essere   opposto  il  segreto  da  parte  degli  organi
responsabili  delle aziende di credito o degli istituti di credito di
diritto pubblico.
  Possono  essere  altresi' acquisiti le informazioni e i dati di cui
all'articolo  6  in  possesso  delle polizie degli Stati appartenenti
alla  Comunita'  economica europea e di quelli di confine, nonche' di
ogni  altro  Stato  con il quale siano raggiunte specifiche intese in
tal senso.
  Possono   essere   inoltre  comunicati  alle  polizie  indicate  al
precedente  comma le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, che
non siano coperti da segreto istruttorio.