ART. 8.
             (Istituzione del Centro elaborazione dati)

  E'   istituito   presso   il  Ministero  dell'interno,  nell'ambito
dell'ufficio  di  cui  alla  lettera  a)  dell'articolo  5, il Centro
elaborazione  dati,  per la raccolta delle informazioni e dei dati di
cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7.
  Il  Centro  provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e
conservazione  negli  archivi magnetici delle informazioni e dei dati
nonche'  alla  loro  comunicazione  ai soggetti autorizzati, indicati
nell'articolo  9,  secondo  i  criteri e le norme tecniche fissate ai
sensi del comma seguente.
  Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione
tecnica,  presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla
lettera  a)  dell'articolo  5,  per la fissazione dei criteri e delle
norme   tecniche   per  l'espletamento  da  parte  del  Centro  delle
operazioni  di  cui  al  comma  precedente e per il controllo tecnico
sull'osservanza  di  tali  criteri  e  norme  da  parte del personale
operante  presso  il  Centro  stesso.  I  criteri e le norme tecniche
predetti   divengono   esecutivi   con  l'approvazione  del  Ministro
dell'interno.
  Ogni  amministrazione, ente, impresa associazione o privato che per
qualsiasi  scopo  formi e detenga archivi magnetici nei quali vengano
inseriti  dati  o  informazioni  di  qualsivoglia  natura concernenti
cittadini  italiani, e' tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio
al  Ministero  dell'interno  entro  il  31 dicembre 1981 o, comunque,
entro  il  31  dicembre  dell'anno nel corso del quale l'archivio sia
stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il
31  dicembre  1982 il Governo informera' il Parlamento degli elementi
cosi' raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a
tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini.
  Il  proprietario  o responsabile dell'archivio magnetico che ometta
la  denuncia  e'  punito  con  la  multa  da  trecentomila lire a tre
milioni.