ART. 9. 
            (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso) 
 
  L'accesso ai dati e  alle  informazioni  conservati  negli  archivi
automatizzati del  Centro  di  cui  all'articolo  precedente  e  loro
utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di  polizia  giudiziaria
appartenenti alle  forze  di  polizia,  agli  ufficiali  di  pubblica
sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza. 
  L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente e'
consentito  all'autorita'  giudiziaria  ai  fini  degli  accertamenti
necessari per i procedimenti in corso  e  nei  limiti  stabiliti  dal
codice di procedura penale. 
  E' comunque vietata ogni utilizzazione  delle  informazioni  e  dei
dati predetti per finalita' diverse da quelle previste  dall'articolo
6,  lettera  a).  E'  altresi'  vietata   ogni   circolazione   delle
informazioni all'interno della  pubblica  amministrazione  fuori  dei
casi indicati nel primo comma del presente articolo. 
  Nessuna   decisione   giudiziaria    implicate    valutazioni    di
comportamenti puo'  essere  fondata  esclusivamente  su  elaborazioni
automatiche  di  informazioni  che  forniscano   un   profilo   della
personalita' dell'interessato.