ART. 10. (Servizio dell'editoria) E' istituito il servizio dell'editoria. Fino a quando non si provvede all'ordinamento previsto dall'articolo 95 della Costituzione, detto servizio costituisce, con il servizio dell'informazione e con l'ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono integrati da un numero di posti pari a quelli previsti nel contingente stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 1973, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 170. Il predetto contingente viene soppresso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583. La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della direzione generale di cui al primo comma e' determinata aumentando nella misura del trenta per cento il numero del personale presente nel ruolo di cui alla tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le funzioni corrispondenti ai posti delle qualifiche dirigenziali, nonche' le dotazioni organiche per ogni qualifica funzionale. Alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvede in base alle norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077, tenuto conto della riserva di posti di cui all'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312.