ART. 10. 
                      (Servizio dell'editoria) 
 
  E' istituito il  servizio  dell'editoria.  Fino  a  quando  non  si
provvede   all'ordinamento   previsto    dall'articolo    95    della
Costituzione,   detto   servizio   costituisce,   con   il   servizio
dell'informazione  e  con  l'ufficio  della  proprieta'   letteraria,
artistica e scientifica, la direzione  generale  delle  informazioni,
dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e  scientifica
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  I ruoli organici di cui al quadro A della tabella  I  dell'allegato
II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
sono integrati da un numero di  posti  pari  a  quelli  previsti  nel
contingente stabilito nel decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  12  febbraio  1973,  emanato  a  seguito  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  31  marzo  1972,  n.  170.  Il  predetto
contingente viene soppresso. Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583. 
  La dotazione organica cumulativa delle  qualifiche  funzionali  del
personale  della  direzione  generale  di  cui  al  primo  comma   e'
determinata aumentando nella misura del trenta per  cento  il  numero
del personale presente nel ruolo di cui alla tabella II  del  decreto
del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212. 
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto
con il Ministro del tesoro, sono stabilite le funzioni corrispondenti
ai  posti  delle  qualifiche  dirigenziali,  nonche'   le   dotazioni
organiche per ogni qualifica funzionale. 
  Alla copertura  dei  posti  disponibili  nelle  singole  qualifiche
funzionali si provvede in base alle  norme  di  cui  ai  decreti  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957,  n.
686, e 28 dicembre 1970, n. 1077, tenuto conto della riserva di posti
di cui all'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312.