ART. 12. (Imprese concessionarie di pubblicita') Le imprese concessionarie di pubblicita' sono tenule a depositare presso il registro nazionale della stampa, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti alla pubblicita' comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici. L'allegato e' compilato secondo un modello fissato a norma dell'articolo 7 e deve indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicita', i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalita' di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13. I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicita' e i relativi allegati devono essere pubblicati, entro dieci giorni dallo avvenuto deposito presso il registro nazionale della stampa, su tutte le testate servite dall'impresa di pubblicita' che produce il bilancio. Nessuna societa' concessionaria di pubblicita' puo' esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il trenta per cento di quella nazionale. Il limite di concentrazione si ritiene superato anche nel caso in cui, coincidendo il controllo della concessionaria di pubblicita' e quello di testate giornalistiche a norma dell'articolo 2359 del codice civile, uno stesso proprietario superi i limiti di cui all'articolo 4. E' vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicita' attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge. Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie di pubblicita' sono tenute a comunicare al servizio dell'editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, i dati relativi alla proprieta' ed alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal sesto comma dell'articolo 1. E' fatto divieto alle imprese concessionarie di pubblicita' di concedere, e agli editori di giornali di accettare, i minimi garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente superino del quindici per cento gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente. Ai fini del computo di tale aumento, non viene tenuto conto delle variazioni del gettito pubblicitario derivanti dalle variazioni delle tariffe praticate dai giornali. Nel caso di minimi garantiti o di anticipazioni nel primo anno di pubblicazione di un quotidiano che superino gli introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve essere recuperata nell'anno successivo. In caso di violazione, la testata decade immediatamente da tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti dalla presente legge e la concessionaria e' punita con la multa pari alla differenza fra la somma erogata e gli introiti effettivi dell'anno precedente e comunque non inferiore ai dieci milioni di lire.