ART. 12. 
               (Imprese concessionarie di pubblicita') 
 
  Le imprese concessionarie di pubblicita' sono tenule  a  depositare
presso il registro nazionale della stampa,  entro  il  31  luglio  di
ciascun anno, il proprio  bilancio,  integrato  da  un  allegato  che
evidenzi in modo analitico le  risultanze  contabili  afferenti  alla
pubblicita' comunque effettuata sui giornali quotidiani e  periodici.
L'allegato  e'  compilato  secondo  un  modello   fissato   a   norma
dell'articolo 7 e deve  indicare  nominativamente  le  testate  delle
quali  la  concessionaria  ha  l'esclusiva  pubblicita',   i   minimi
garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie  di
ogni  testata,  le  modalita'  di   pagamento,   le   entrate   della
concessionaria stessa in relazione alle  singole  testate  e  i  dati
relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13. 
  I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicita' e i  relativi
allegati devono essere pubblicati, entro dieci giorni dallo  avvenuto
deposito presso il registro  nazionale  della  stampa,  su  tutte  le
testate servite dall'impresa di pubblicita' che produce il bilancio. 
  Nessuna societa'  concessionaria  di  pubblicita'  puo'  esercitare
l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui  tiratura  complessiva
superi il trenta per cento di quella nazionale. 
  Il limite di concentrazione si ritiene superato anche nel  caso  in
cui, coincidendo il controllo della concessionaria di  pubblicita'  e
quello di testate  giornalistiche  a  norma  dell'articolo  2359  del
codice civile,  uno  stesso  proprietario  superi  i  limiti  di  cui
all'articolo 4. 
  E' vietato il collegamento o il controllo,  a  norma  dell'articolo
2359 del codice civile, di concessionarie di  pubblicita'  attraverso
le quali si eserciti l'esclusiva  in  violazione  delle  norme  sulla
concentrazione di cui alla presente legge. 
  Al fine degli accertamenti sulla concentrazione  di  cui  ai  commi
precedenti le concessionarie di pubblicita' sono tenute a  comunicare
al servizio dell'editoria, per le  iscrizioni  nel  registro  di  cui
all'articolo 11, i dati relativi alla  proprieta'  ed  alla  gestione
delle aziende stesse, nei medesimi  casi  previsti,  per  le  aziende
editoriali, dal sesto comma dell'articolo 1. 
  E' fatto divieto alle  imprese  concessionarie  di  pubblicita'  di
concedere,  e  agli  editori  di  giornali  di  accettare,  i  minimi
garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni  su  tale  gettito
che complessivamente superino del quindici  per  cento  gli  introiti
pubblicitari effettivi dell'anno precedente. Ai fini del  computo  di
tale aumento, non viene tenuto conto  delle  variazioni  del  gettito
pubblicitario derivanti dalle variazioni delle tariffe praticate  dai
giornali. 
  Nel caso di minimi garantiti o di anticipazioni nel primo  anno  di
pubblicazione di un quotidiano che superino gli introiti pubblicitari
effettivi, l'eccedenza deve essere recuperata  nell'anno  successivo.
In caso di violazione, la testata decade immediatamente da  tutte  le
agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti dalla presente legge e
la concessionaria e' punita con la multa pari alla differenza fra  la
somma  erogata  e  gli  introiti  effettivi  dell'anno  precedente  e
comunque non inferiore ai dieci milioni di lire.