ART. 16.
                           (Distribuzione)

  Le   imprese  di  distribuzione  devono  garantire,  a  parita'  di
condizioni  rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie
distribuite,   il  servizio  di  distribuzione  a  tutte  le  testate
giornalistiche che ne facciano richiesta.
  Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione
di   cooperative  o  di  consorzi  di  servizi  aventi  lo  scopo  di
razionalizzare  la  distribuzione  della  stampa,  le regioni possono
prevedere misure di sostegno.