ART. 16. (Distribuzione) Le imprese di distribuzione devono garantire, a parita' di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta. Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione di cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare la distribuzione della stampa, le regioni possono prevedere misure di sostegno.