ART. 17.
                  (Prezzo dei giornali quotidiani)

  Il  Comitato  interministeriale  dei  prezzi stabilisce ed aggiorna
almeno  una  volta  all'anno,  sulla  base  degli  accertati costi di
produzione, il prezzo dei giornali quotidiani.
  Le  imprese  editrici di giornali quotidiani, che non si uniformano
alle  determinazioni  di  cui al precedente comma, perdono il diritto
alle provvidenze di cui all'articolo 22, salvo che adottino un prezzo
diverso  per  una  sola  testata  e  per  non  piu' di un giorno alla
settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento
rispetto a quello stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi
o  un  prezzo  inferiore di non oltre il 50 per cento per testate che
contengano  in  media non piu' di dodici pagine rapportate al formato
di centimetri 43 per 59.
  Allo  scadere  del quinquennio previsto dall'articolo 22, il prezzo
del giornale quotidiano e' libero.