ART. 18.
(Estensione della normativa ad  alcuni tipi di periodici e di agenzie
                             di stampa)

  Sono  soggetti  agli  obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7,
11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno
un  anno  hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a
tempo pieno.
  Per  le  testate  pubblicate  da  editori  non  aventi alle proprie
dipendenze  da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo
pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi
stabiliti   dall'articolo   11   e'   condizione  per  accedere  alle
provvidenze previste dalla presente legge.
  Sono  soggetti  agli  obblighi  stabiliti dalla presente legge, con
esclusione  di  quelli  previsti  dall'articolo 17, gli editori delle
agenzie  di  stampa  aventi  i  requisiti  di  cui  al  secondo comma
dell'articolo  27 nonche' le agenzie di stampa di cui al quinto comma
del medesimo articolo 27.
  Gli  editori  di cui al secondo comma del presente articolo debbono
depositare,  entro il termine stabilito dal primo comma dell'articolo
7,   il   proprio  bilancio,  redatto  sulla  base  delle  risultanze
amministrative contabili.
  Il  modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai primi tre
commi  del  presente articolo e' stabilito con le stesse procedure di
cui al primo comma dell'articolo 7.
  L'adempimento  degli  obblighi  stabiliti  dal presente articolo e'
condizione  per  l'accesso  alle  provvidenze previste dalla presente
legge.