ART. 3.
        (Intestazione a societa' con azioni quotate in borsa)

  Le  societa'  con  azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa
editrice  di  giornali  quotidiani o che siano intestatarie di azioni
aventi  diritto  di  voto o di quote di societa' editrici di giornali
quotidiani:
    a)  non  sono  tenute  alle  comunicazioni di cui al sesto comma,
lettera d), dell'articolo 1;
    b)   sono  tenute  alle  comunicazioni  di  cui  al  sesto  comma
dell'articolo  2,  solo  quando  il  trasferimento interessa piu' del
cinque per cento del capitale sociale.
  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di cui al terzo e
quarto   comma   dell'articolo   1,  l'intestazione,  a  enti  morali
costituiti  e  registrati  ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice
civile  o  a  societa'  con azioni quotate in borsa, di azioni aventi
diritto  di  voto  o  di  quote  di  societa'  editrici  di  giornali
quotidiani o delle societa' che le controllano ai sensi dell'articolo
2359  del  codice  civile  e'  parificata  all'intestazione a persone
fisiche.
  Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle
societa'   che  abbiano  assolto  agli  obblighi  di  certificazione,
deposito  e  pubblicazione  dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.