ART. 3. (Intestazione a societa' con azioni quotate in borsa) Le societa' con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani: a) non sono tenute alle comunicazioni di cui al sesto comma, lettera d), dell'articolo 1; b) sono tenute alle comunicazioni di cui al sesto comma dell'articolo 2, solo quando il trasferimento interessa piu' del cinque per cento del capitale sociale. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 1, l'intestazione, a enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile o a societa' con azioni quotate in borsa, di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani o delle societa' che le controllano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e' parificata all'intestazione a persone fisiche. Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle societa' che abbiano assolto agli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.