ART. 5. 
                (Cessazione di testata giornalistica) 
 
  Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di un  giornale
quotidiano  o  settimanale  deve  darne  immediata  comunicazione  al
servizio dell'editoria e alle rappresentanze sindacali aziendali. 
  Nel  caso  di  cessazione  della  pubblicazione  di   un   giornale
quotidiano  o  settimanale  la  cui   testata   sia   di   proprieta'
dell'editore, la cooperativa o il consorzio costituiti  a  norma  del
primo o del secondo comma del successivo  articolo  6,  se  intendono
acquistare la testata stessa, devono comunicare l'offerta all'editore
e al servizio dell'editoria entro 30 giorni  dalla  comunicazione  di
cui al comma precedente. 
  Qualora entro il  medesimo  termine  all'editore  pervengano  altre
offerte  di  acquisto  a  condizioni  piu'  vantaggiose,  esse   sono
comunicate dall'editore,  entro  cinque  giorni  dalla  scadenza  del
termine stesso, ai rappresentanti  legali  della  cooperativa  o  del
consorzio di cui al comma precedente. Qualora  la  cooperativa  o  il
consorzio non adeguino entro quindici giorni la propria  offerta,  su
questa prevalgono  quelle  piu'  vantaggiose,  purche'  il  contratto
definitivo sia stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione  di
cui al primo comma. 
  Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata e'
ceduta alla cooperativa o al consorzio. In  difetto  di  accordo,  il
prezzo di vendita e' determinato da un collegio arbitrale composto da
due membri designati dalle parti e da un presidente scelto di  comune
accordo  o,  in  difetto,  nominato  dal  presidente  del   tribunale
competente per territorio. 
  Nel caso in cui  la  cessazione  della  pubblicazione  riguardi  un
giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprieta' di
un soggetto diverso dall'editore, la cooperativa o  il  consorzio  di
cui al secondo comma, hanno facolta' di subentrare nel  contratto  di
cessione in uso della testata alle stesse condizioni  gia'  praticate
con il precedente editore. 
  Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale  protratta
per oltre un mese, e salvo  il  caso  in  cui  tale  sospensione  sia
motivata dall'attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su
istanza della cooperativa  o  del  consorzio  di  cui  al  precedente
secondo comma, provvede a diffidare l'editore assegnando  un  congruo
termine  per  la  ripresa  della  pubblicazione.  Ove  l'editore  non
ottemperi alla diffida nel termine stabilito,  la  cooperativa  o  il
consorzio possono acquistare la testata secondo le procedure  di  cui
ai precedenti commi nel caso in cui l'editore sia proprietario  della
testata stessa. Nel caso in cui l'editore non sia proprietario  della
testata, la cooperativa o il consorzio hanno facolta'  di  subentrare
nel contratto di cessione in uso della testata medesima, alle  stesse
condizioni  gia'  praticate  con  l'editore   che   ha   sospeso   le
pubblicazioni. 
  Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti  commi,
la cooperativa o il consorzio di cui all'articolo 6 hanno facolta' di
avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla  testata  alle
medesime condizioni contrattuali gia'  praticate  con  il  precedente
editore. 
  Se l'uso dei suddetti immobili  ed  impianti  non  e'  regolato  da
contratto  o  se  questo  scade  prima  di   un   anno   dalla   data
dell'acquisto, deve essere consentita alla cooperativa o al consorzio
la  loro  utilizzazione  per  la  durata  di  un  anno.  Il  relativo
corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti, e' determinato  da
un collegio arbitrale composto nei modi di cui al quarto comma.