ART. 9. 
                       (Funzioni del Garante) 
 
  Il Garante, fermi restando i compiti  previsti  dalle  altre  norme
della presente legge, riceve, tramite il  servizio  dell'editoria  di
cui all'articolo 10, copia delle  comunicazioni  previste  dai  commi
sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo dell'articolo  1,  dai
commi quinto e sesto dell'articolo  2,  dai  commi  primo  e  secondo
dell'articolo 5 e  dal  sesto  comma  dell'articolo  12;  riceve  dal
servizio   stesso   comunicazione    delle    delibere    concernenti
l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani, delle delibere
concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell'articolo  24
e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi  e  delle
integrazioni di cui agli  articoli  22,  24,  26  e  27;  riceve  dal
Ministero  dei  beni  culturali  e  ambientali  comunicazione   delle
delibere  concernenti  i  riconoscimenti  di  cui  al   primo   comma
dell'articolo  25  e  comunicazione  delle  delibere  concernenti  la
ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo. 
  Il Garante da' inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure
di cui al comma secondo dell'articolo 8, alle competenti  commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica,
delle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi sesto, lettere a)  e
b), settimo, nono e decimo, e all'articolo 2, commi primo,  quinto  e
sesto.