Art. 10.
(Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e
limite massimo)
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire venti
milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite
massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non puo', per
ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.